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Appalti su Mepa, usarlo senza sbagliare: che c’è da sapere

Gli enti pubblici hanno l’obbligo di verificare sempre la conformità dei beni/servizi acquistati ai capitolati tecnici pubblicati da Consip. Pertanto, il funzionario pubblico deve conoscere il modo per implementare ciascuna delle procedure di acquisto che la normativa consente, usando il giusto strumento informatico


E' errata convinzione di molti che l’utilizzo della piattaforma MePA costituisca garanzia della legittimità degli appalti affidati tramite essa. Anche la comunicazione istituzionale Consip lo fa credere quando scrive “Il MePA garantisce alle Amministrazioni acquisti di beni, servizi e lavori, semplificando e standardizzando le procedure, riducendo i costi e assicurando la massima trasparenza e concorrenzialità”, ma quando scrivono i giuristi di Consip le parole cambiano: “Il MEF, Consip ed il Gestore del Sistema non assumono alcuna responsabilità circa l’esattezza, la veridicità, l’aggiornamento, la conformità alla normativa vigente del contenuto del Sito”, e inoltre “Consip non verifica né interviene in alcun modo nelle transazioni tra i Fornitori e i Soggetti Aggiudicatori né è in grado di accertare o garantire che i Soggetti Aggiudicatori e i Fornitori agiscano nell’ambito del Sistema nel rispetto della normativa vigente”.


Che tutto sia controllato è sicuramente una errata convinzione anche di molti fornitori che operano sul MePA che, a causa dell’assenza di controlli da parte di Consip sulle Offerte nel Catalogo, ne inseriscono di illegittime. In ogni caso è obbligo degli Enti Pubblici verificare sempre la legittimità dei beni/servizi acquistati, ossia che siano conformi ai Capitolati Tecnici pubblicati da Consip.


Legittimità delle offerte, cosa dice la normativa di settore


Tale errata convinzione però, seppur per motivazioni differenti, resiste ancora in molti funzionari di Enti Pubblici, i quali a volte dimenticano come l’utilizzo del MePA non autorizzi a dimenticare le regole fissate dalla normativa di settore, ossia il D.Lgs. 50/2016 e Linee Guida ANAC, che si sono sostituite al vecchio (e caro) D.P.R. 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice degli Appalti.

Ebbene, poiché il MePA consente l’acquisto di beni, servizi e lavori al di sotto della soglia di rilevanza comunitaria, non si può prescindere dal conoscere perfettamente che cosa prevede la norma a tal riguardo, potendo quindi citare l’art. 36 “Contratti sotto soglia”, l’art. 60 “Procedura aperta” e l’art. 63 “Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara” del Codice degli Appalti nonché le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 50/2016. Il problema è che, una volta poi entrati sul portale Consip, ci si trova di fronte a nomi e didascalie completamente diverse da quelle scritte nella normativa, visto che il MePA ci consente di eseguire Ordini Diretti di Acquisto (OdA), Richieste di Offerta (RdO) e Trattative Dirette (TD). Avete mai provato a prendere il testo del Codice degli Appalti e fare una semplice ricerca per parola chiave, inserendo Ordine Diretto di Acquisto, Richiesta di Offerta o Trattativa Diretta? Sapete quante occorrenze trovate? Se avete risposto “zero”, avete indovinato.

Ma l’incongruenza almeno su OdA, RdO e TD è solo apparente. Ordine Diretto di Acquisto, Richiesta di Offerta e Trattativa Diretta non sono procedure di acquisto ma solo strumenti informatici, ovvero un’insieme di funzionalità della piattaforma telematica per scambiare informazioni in modo strutturato al fine di eseguire procedure di acquisto di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria. Ma la normativa ci dice esattamente quali procedure di acquisto possiamo eseguire con tali strumenti informatici, ossia affidamenti diretti, procedure negoziate, procedure aperte e procedure negoziate con un solo operatore senza previa pubblicazione di bando.


Procedure d’acquisto: quello che un funzionario non può non sapere


E allora il funzionario pubblico non può fare a meno di conoscere il modo per implementare ciascuna delle procedure di acquisto che la normativa ci consente usando il giusto strumento informatico. Implementazione è la parola chiave, poiché ogni procedura che la legge prevede può essere implementata con uno o più strumenti che il MePA ci mette a disposizione!

Nei nostri corsi insistiamo molto su questo concetto in quanto, a differenza di quanto si possa pensare, il MePA lascia la libertà di compiere molte azioni, demandando al funzionario pubblico il rispetto delle norme di riferimento, la responsabilità completa della procedura e della legittimità dell’azione amministrativa. Per questo abbiamo creato una tabella di corrispondenza che aiuta ad orientarsi nella scelta dello strumento più idoneo e nel rispetto delle regole previste dalla relativa procedura di acquisto identificata.

Ogni volta che effettuiamo un acquisto dal catalogo MePA ricadiamo sempre nella fattispecie dell’affidamento diretto, quindi sappiamo che il valore dell’appalto non potrà essere superiore a 40.000 euro.



RdO, quali procedure si possono implementare


Dimentichiamo, una volta per tutte, l’equazione “Richiesta di Offerta uguale procedura negoziata”; se vogliamo implementare una procedura negoziata, l’unico strumento a nostra disposizione è l’RdO ma con l’RdO possiamo anche implementare anche altri tipi di procedure:

  • procedure aperte sotto soglia, che saranno pubblicate nel MePA e visibili anche alle Imprese non ancora abilitate;

  • procedure negoziate con un solo operatore senza previa pubblicazione di bando (ad esempio, in caso di acquisto di beni oggetto di privativa industriale) ed in altri casi molto limitati in cui siamo “autorizzati” ad inviare la RdO ad una sola impresa;

  • affidamenti diretti, di importo inferiore a 40.000 euro, nel qual caso è possibile invitare anche una sola Impresa a proporre offerta, sebbene molti Enti usino invitarne comunque più di una.

Trattativa diretta, serve più trasparenza


L’ultimo strumento nato in casa MePA è la Trattativa Diretta, che consente di invitare sempre e solo una sola Impresa, e dunque eseguire:

  • procedure negoziate con un solo operatore senza previa pubblicazione di bando,

  • affidamenti diretti.

In altre parole, possiamo guardare alla Trattativa Diretta come ad una RdO “semplificata” da usarsi quando si invita un solo operatore economico.

Da ultimo, ci piacerebbe che Consip aumentasse la trasparenza del MePA su questo argomento di fondamentale importanza, obbligando l’Ente a dichiarare il tipo di procedura, scegliendola tra quelle previste dal Codice. Ha iniziato a farlo, ma solo per le Trattative Dirette, ove un menù a tendina dal nome “Tipologia di Trattativa” obbliga l’Ente a selezionare “affidamento diretto” o “procedura negoziata con un solo operatore senza previa pubblicazione di bando”.

Attendiamo fiduciosi…

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