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Obbligo di appalti telematici dal 18 ottobre 2018: cosa cambia per gli strumenti Consip

Il 18 ottobre 2018 entra in vigore l'obbligo sancito dal Codice degli Appalti (art. 40 D.Lgs. 50/2016), secondo cui "le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici".

L'obbligo è stato inserito come recepimento della direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici, dove in particolare si indica che le modalità elettroniche di invio delle offerte devono garantire la riservatezza delle stesse fino al termine di presentazione fissato. Questo per chiarire che non è possibile aggirare l'obbligo con una procedura di acquisto cartacea in cui si preveda l'utilizzo della PEC per l'invio delle offerte e delle comunicazioni.


Deve essere utilizzato uno strumento telematico dalla pubblicazione della gara fino alla sua aggiudicazione, che consenta di preservare in ogni momento la segretezza e l’integrità delle comunicazioni scambiate e, in particolare, delle domande di partecipazione e delle offerte presentate.

Gli strumenti Consip già esistenti permettono di adempiere alla nuova disposizione. Non pensiamo solo al MePA, per cui esiste già un obbligo specifico: tutte le procedure di acquisto sopra la soglia comunitaria, che quindi non possono essere eseguite su mercati elettronici, si potranno svolgere tramite Appalti Specifici lanciati sul Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) o sugli Accordi Quadro di Consip.

Tuttavia, questi strumenti prevedono una disciplina molto più rigida del MePA o di un semplice sistema telematico per gare. In altre parole per lanciare un Appalto Specifico su SDAPA o un Accordo Quadro è necessario riscrivere la documentazione di gara con requisiti dell'appalto e criteri di valutazione imposti dalla disciplina specifica. Bisogna infatti rispettare i vincoli imposti per ogni specifica merceologia dello SDAPA o dell'Accordo Quadro, altrimenti si corre il rischio di eseguire una procedura illegittima perché non rispetta la lex specialis dello strumento Consip utilizzato.



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